Prestazioni per malattia e infortunio

Il contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti prevede l'istituzione di una Cassa extra legem/Ente bilaterale agricolo territoriale che provvede all'integrazione delle indennità di legge corrisposte agli operai agricoli e florovivaisti in caso di malattia ed infortunio.

  • Per avere diritto alle prestazioni è necessario che l’azienda sia in regola con il versamento di contributo del Fondo.
  • Per ottenere l’erogazione delle indennità i lavoratori dovranno presentare domanda alla Segreteria dell’Ente.

Malattia

Il Fondo integra al 100% della retribuzione giornaliera (anche per i primi tre giorni di carenza) quanto corrisposto dal datore di lavoro per conto dell’INPS, fino ad un massimo di 180 giorni. Per gli operai a tempo determinato l’indennizzo viene calcolato sulla retribuzione oraria/giornaliera lorda indicata da cedolino. Documenti necessari per l’approvazione della pratica:

1. Operai a tempo indeterminato

  • copia certificato medico;
  • copia del cedolino paga ove si rilevi il pagamento dell’indennità;
  • copia del prospetto dato salariale elaborato dal datore di lavoro.


2. Operai a tempo determinato

  • copia del documento ricevuto dall’INPS nel quale è attestato il numero delle giornate indennizzate e la retribuzione media utilizzata per il calcolo;
  • copia ultimo cedolino paga prima dell’evento malattia.

 

Infortunio

Retribuzione a carico dell'azienda Indennità erogata dall'INAIL Indennità erogata dal Fondo
Il giorno dell'evento 100% - -
I successivi 3 giorni 60% - 40%
Dal 5° al 90° giorno - 60% 40%
Dal 91° giorno in poi - 75% 25%

L’indennità erogata dal fondo è calcolata sulla retribuzione media giornaliera o convenzionale esposta sul prospetto di liquidazione dell’INAIL.

Documenti necessari per l’approvazione della pratica:

  • prospetto liquidazione inviato dall’INAIL indicante tutti i dati utili per la liquidazione.

Inviare il modulo compilato a info@ebave.it